Ordinanza n. 328 del 1991

 

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ORDINANZA N. 328

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233, cpv. delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promossi con n. 4 ordinanze emesse il 7 novembre dal Tribunale di Bolzano nei procedimenti penali a carico di Nahlik Helmut Josef Gustav, Eberhard Jeans, Schneider Lothar e Schroppel Markus, iscritte rispettivamente ai nn. 196, 198, 199, 200 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con quattro ordinanze identiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo della stampa);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo la medesima questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe - norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.